Il fatto del giorno!

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spiritolibero
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da spiritolibero »

lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 13:54 giopod,
ottimo feltri!

a proposito, vi sottopongo un estratto da un mio racconto scritto una dozzina di anni fa. dibattevo in spiaggia con una brasiliana bianca stronza moralista femminista cicciona che sosteneva che "oggi le donne sono troppo facili"

"quando accadrà che almeno un paio di volte a settimana verrò rimorchiato da una donna che mi riempie di complimenti, mi paga la cena, poi mi invita a dormire a casa sua, mi rifiuto perché ancora non ci conosciamo bene, lei mi dà trenta reais per tornarmene a casa col taxi, nei giorni seguenti mi tempesta di telefonate fino a quando finalmente cedo e le concedo di andare a ballare con lei, poi alle sei di mattina lei piena di birra gode dopo trenta secondi e io la accuso di essere egoista come tutte le altre e poi vado in giro a dire che le donne non valgono un cazzo e che non ci sono più le donne di una volta, ecco, allora potremo dire che le donne sono facili" :D
Ma non so quanto sia praticabile lo "sciopero della minchia". :blink: ...c'è troppa domanda rispetto all'offerta che continua a essere scarsa...
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da lucaliffo »

lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 2:43 ultim'ora!!!.
oltre alle innumerevoli orripilanti traumatiche molestie ricevute da donne, ho appena scoperto di essere anche stato stuprato!!! :o
una volta una mi disse che era una modella, andammo a letto. poi scoprii che era una commessa.
per la giustizzzzzia itaGliana questo è stupro:

https://stalkersaraitu.com/2017/12/20/r ... -sessuale/
1) vorrei un parere di spirito su questo
2) e anche su un'altra questione: da una conferenza dell'avv.amato, pare che in GB abbiano demandato la definizione delle fattispecie riguardanti il reato di omofobia alla semplice "percezione" della presunta vittima.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da lucaliffo »

spiritolibero ha scritto: sab 30 dic 2017, 13:59
lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 13:54 giopod,
ottimo feltri!

a proposito, vi sottopongo un estratto da un mio racconto scritto una dozzina di anni fa. dibattevo in spiaggia con una brasiliana bianca stronza moralista femminista cicciona che sosteneva che "oggi le donne sono troppo facili"

"quando accadrà che almeno un paio di volte a settimana verrò rimorchiato da una donna che mi riempie di complimenti, mi paga la cena, poi mi invita a dormire a casa sua, mi rifiuto perché ancora non ci conosciamo bene, lei mi dà trenta reais per tornarmene a casa col taxi, nei giorni seguenti mi tempesta di telefonate fino a quando finalmente cedo e le concedo di andare a ballare con lei, poi alle sei di mattina lei piena di birra gode dopo trenta secondi e io la accuso di essere egoista come tutte le altre e poi vado in giro a dire che le donne non valgono un cazzo e che non ci sono più le donne di una volta, ecco, allora potremo dire che le donne sono facili" :D
Ma non so quanto sia praticabile lo "sciopero della minchia". :blink: ...c'è troppa domanda rispetto all'offerta che continua a essere scarsa...
io lo faccio da anni. non ci provo più con nessuna... ma quello che dice feltri non mi accade, ovvero che sono loro a cercarmi... forse accade con lui che ha i SOLDI :soldi:
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da spiritolibero »

lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 14:00
lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 2:43 ultim'ora!!!.
oltre alle innumerevoli orripilanti traumatiche molestie ricevute da donne, ho appena scoperto di essere anche stato stuprato!!! :o
una volta una mi disse che era una modella, andammo a letto. poi scoprii che era una commessa.
per la giustizzzzzia itaGliana questo è stupro:

https://stalkersaraitu.com/2017/12/20/r ... -sessuale/
1) vorrei un parere di spirito su questo
2) e anche su un'altra questione: da una conferenza dell'avv.amato, pare che in GB abbiano demandato la definizione delle fattispecie riguardanti il reato di omofobia alla semplice "percezione" della presunta vittima.
2) Dammi i riferimenti di questa conferenza e delle proposte di legge che stanno facendo in UK.

1) La notizia è totalmente falsa.
Il caso deciso è questo:
Con sentenza del 12.11.2015, il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava A.G. responsabile del reato di cui artt. 600 ter comma 1 n 1 cp (capo 1)- perché utilizzava la minore degli anni diciotto B.G. (n. (omissis)) il per la produzione di materiale pornografico costituito da numerosi scatti fotografici ed un filmato video nei quali la minore era rappresentata e ripresa in attività sessuali esplicite – e artt. 609 bis comma 2 n 1 e 2 nonché 61 n. 11 quinquies e 609 ter comma 1 n. 2 (capo 2)- perché dopo aver contattato via facebook la predetta minore ed averla tratta in inganno falsamente attribuendosi la qualifica professionale di fotografo, nell’occasione di cui al capo 1) le somministrava sostanze alcoliche fino a farle raggiungere lo stato di ubriachezza e, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della p.o. la induceva ad intrattenere con lui i rapporti sessuali competi ripresi nel filmato di cui al capo a,
Qui sotto vi metto la sentenza per esteso. Peraltro, il ricorso in cassazione dell'imputato è stato parzialmente accolto in merito all'entità della pena.

Codice: Seleziona tutto

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 giugno – 13 dicembre 2017, n. 55481

Presidente Savani – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1.-Con sentenza del 12.11.2015, il Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava A.G. responsabile del reato di cui artt. 600 ter comma 1 n 1 cp (capo 1)- perché utilizzava la minore degli anni diciotto B.G. (n. (omissis)) il per la produzione di materiale pornografico costituito da numerosi scatti fotografici ed un filmato video nei quali la minore era rappresentata e ripresa in attività sessuali esplicite – e artt. 609 bis comma 2 n 1 e 2 nonché 61 n. 11 quinquies e 609 ter comma 1 n. 2 (capo 2)- perché dopo aver contattato via facebook la predetta minore ed averla tratta in inganno falsamente attribuendosi la qualifica professionale di fotografo, nell’occasione di cui al capo 1) le somministrava sostanze alcoliche fino a farle raggiungere lo stato di ubriachezza e, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della p.o. la induceva ad intrattenere con lui i rapporti sessuali competi ripresi nel filmato di cui al capo a, in (omissis) )- e lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa.

Con sentenza 19.9.2016, la Corte di appello di Roma, in riforma della predetta sentenza, applicava la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cp e riduceva la pena ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

2.-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.G. , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo e deducendo l’illegittimità della sentenza per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

Argomenta, con riferimento al reato contestato al capo 2) che la Corte territoriale avrebbe affrontato, in maniera erronea e con motivazione sbrigativa, la questione della sostituzione fraudolenta di persona integrante il reato di violenza sessuale contestato; la sostituzione personale andrebbe intesa con rimando all’art. 494 cod.pen. con una lettura restrittiva, in senso formale, avuto riguardo a qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici e, cioè, riferita ad attività professionali il cui esercizio è sottoposto a disciplina legale attraverso l’iscrizione ad apposito albo.

Inoltre, neppure sussisterebbe la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 609 ter comma 1 n. 2 cod.pen., risultando sul punto contraddittoria ed insufficiente la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’uso di sostanze alcoliche ed allo stato di ubriachezza della minore; inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione della circostanza, emergente dalle risultanze probatorie, del previo accordo alla consumazione del rapporto sessuale, circostanza che smentirebbe la versione della coartazione della volontà della minore.

Infine, viene censurata la motivazione espressa in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla diminuzione di pena effettuata in applicazione della riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 6 cp, in quanto, pur ritenendo sussistente tale circostanza attenuante basata sulla riparazione del danno integrale e volontaria, la Corte territoriale riteneva limitata l’entità dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravità dei fatti; inoltre, alcun rilievo veniva attribuito ai fini della dosimetria della pena alla condizione lavorativa dell’imputato, alla sua vita antecedente ed alle sue condizioni familiari; infine, alcuna motivazione veniva espressa circa il criterio di determinazione della ingente pena pecuniaria.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.Le censure relative alla affermazione di responsabilità sono infondate.

1.1. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, ha ritenuto configurabile il reato di violenza sessuale per induzione contestato (art. 609 bis comma 2 nn 1 e 2 cod.pen.) ritenendo comprovata una duplice attività induttiva da parte dell’imputato: quella di indurre in inganno la persona offesa spacciandosi come fotografo professionista e quella di far ingerire alla minore dell’alcool in modo da renderla più disinibita e così invogliarla a soddisfare i propri impulsi sessuali.

Quanto al primo profilo della condotta induttiva, va rammentato che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi di violenza sessuale per induzione contemplata dall’art. 609 bis secondo comma n. 2 cod. pen. (che punisce chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”) è integrata non solo dallo scambio fisico fra persone ma anche dall’ipotesi in cui l’agente si sia attribuito un falso stato o false qualità, interpretandosi il concetto di sostituzione di persona conformemente alla nozione fornita dall’art 494 cod. pen. (“sostituzione della propria all’altrui persona ovvero attribuzione a sé o ad altri di un falso nome o di un falso stato ovvero di una falsa qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici”).

In particolare, questa Corte ha ritenuto integrato il reato in questione anche dalla falsa attribuzione di uno status professionale: Sez.3, n.20578 del 06/05/2010, Rv.247492 – in una fattispecie nella quale l’imputato aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica “tantrica” qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso – ha affermato che il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’art. 609 bis cod. pen.; in caso sovrapponibile a quello in esame, Sez 3, 15 gennaio 2001 n. 250, non mass, ha ritenuto integrato il reato in questione in una fattispecie nella quale la condotta induttiva mediante inganno era consistita nel presentarsi in qualità di fotografo con il pretesto di procurare alle persone offese occasioni di lavoro nel mondo dello spettacolo, così inducendole a compiere e subire atti sessuali.

Il ricorrente invoca una lettura restrittiva dell’art. 494 cod.pen. in relazione alla nozione di “qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”, che dovrebbe limitarsi alle sole attività professionali il cui esercizio è sottoposto a disciplina legale attraverso l’iscrizione ad apposito albo.

Tale deduzione è destituita di fondamento.

Questa Corte Suprema ha già chiarito, infatti, in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 494 cod.pen., che la professione va considerata in senso ampio come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale (Sez. 2, n. 674 del 25 settembre 1986, dep. 22 gennaio 1987, Rv 174910; Sez. 5, n. 3645 del 21 gennaio 1999, Rv 212950; Sez.2, n.30229 del 05/06/2014, Rv. 260034).

1.2. Quanto al secondo profilo della condotta, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che tra le condizioni di “inferiorità psichica” rientrino anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti (cfr Sez.3, n.39800 del 21/06/2016, Rv.267757; Sez.3, n.38059 del 11/07/2013, Rv.257374; Sez.3, n. 40565 del 19/04/2012, D., non mass.; Sez. 3, n. 30547 del 15/07/2011, F.D., non mass.; Sez. 3, n. 1183 dei 23/11/2011, E. Rv. 251803; Sez. 3, n. 2646 del 27/01/2004, Laffy, Rv. 227029); anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali, che rappresenta la ratio della fattispecie in oggetto.

1.3. Del pari infondata è la doglianza relativa alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609 ter comma 1 n. cod.pen.

Giova ricordare che la ratio della disposizione in esame è quella di reprimere più severamente quei comportamenti che sono finalizzati ad attenuare o sopprimere le capacità di resistenza fisico-psichiche della vittima, attraverso l’uso di strumenti potenzialmente idonei a compromettere la salute e le capacità mentali della vittima.

L’aggravante di cui all’art.609 ter comma 1 n 2 cod.pen. si caratterizza, infatti, per la particolare offensività della condotta attiva derivante dall’uso di mezzi tipici (armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o atipici (altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa).

L’uso dei mezzi tipici o atipici indicati dalla norma deve connotare la condotta del soggetto agente e, nel caso di utilizzo di sostanze alcoliche, quindi, attesa la ratio della circostanza aggravante, assume rilievo la somministrazione di tali sostanze alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato: la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacità di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale.

L’uso di sostanze alcoliche, al pari di quelle narcotiche e stupefacenti, secondo la previsione legislativa, è, infatti idoneo ad alterare la capacità di autoderminazione della vittima creando uno stato di inferiorità, che, per integrare l’ipotesi aggravata in oggetto, non preesiste alla condotta dell’agente ma che è indotto dallo stesso proprio con l’uso di dette sostanze, come avvenuto nella specie.

L’accertamento di tale stato di compromissione della libertà di autodeterminazione costituisce un giudizio di fatto, sottratto al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Nella specie, la sentenza impugnata argomenta ampiamente in ordine allo stato di alterazione psichica, indotto nella vittima dallo stesso imputato, stato che viene desunto dall’analisi complessiva del comportamento tenuto dalla stessa durante i rapporti sessuali, come cristallizzato dal video in atti (pag 6 della sentenza impugnata).

La motivazione è congrua e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

2.- La censura relativa al trattamento sanzionatorio è, invece, fondata, nei limiti appresso precisati.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez.3,n.6877 del 26/10/2016, dep.14/02/2017; Rv.269196; Sez.3,n.40762 del 30/04/2015, Rv.265166).

Nella specie, la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6, prima ipotesi, cod.pen.

Va rammentato che l’art. 62 n. 6 cod. pen. prevede due circostanze attenuanti, di cui la prima, che qui rileva, configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l’avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale.

Ma perché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e, quindi, perché l’attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv 265092; Sez. 2, n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505).

E di tanto hanno dato atto i Giudici di appello, che hanno valutato la somma versata dall’imputato come integralmente satisfattiva del pregiudizio economico e morale sofferto dalle p.o.

Nondimeno, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito, valutando di non applicare la relativa riduzione di pena nella massima estensione, hanno motivato in maniera contraddittoria e illogica rispetto alla rilevata congruità e integralità del risarcimento del danno, rimarcando, invece, la limitata entità dell’esborso rispetto alla gravità dei fatti (“avuto riguardo alla limitata entità dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravità dei fatti”).

3.- Tale contraddittorietà della motivazione vizia l’atto decisorio e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, assorbite le relative ulteriori doglianze. Il ricorso va, poi, rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da lucaliffo »

spiritolibero ha scritto: sab 30 dic 2017, 13:56
lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 2:31 spirito,
ma hai presente i tassi di disoccupazione? per 1 imprenditore che assume grazie ai tassi bassi ce ne sono:
- 3 che hanno fallito
- altri 3 che hanno delocalizzato
ed è l'euro che ha permesso le delocalizzazioni, perchè gli imprenditori che possono si sono trovati magicamente in tasca una moneta forte, ottenuta a tassi bassi, per mezzo della quale gli asset stranieri risultavano a buon mercato.
dammi retta, io ufficialmente sono un economista, potrei sciorinarti centinaia di grafici e studi.
cazzo dall'entrata dell'euro abbiamo perso il 30% della produzione industriale e cumulativamente 600 miliardi di pil solo da bil.commerciale. e con le banche a pezzi per crediti inesigibili.

eric,
fra 22 mesi alla bce viene incoronato un tedesco... ciaone italia!
tic tac ti tac... :sconvolt:
Non discuto su questo. Io penso però che il problema sia prima politico e poi di tecnica economica. L'effetto di delocalizzazione si è avuto perché non vi è un mercato con regole comuni in materia di lavoro, in altri termini non esiste un "contratto di lavoro" unico per l'area UE. È una cosa che può benissimo essere realizzata ma, scientemente, si è ritenuto di non fare per andare incontro agli interessi di determinate lobby. Chiamale pure politiche ultraliberiste se ti va. Il problema politico è che tutte le forze politiche si sono appiattite su questo sistema, anche quelle che avrebbero dovuto proporre un'alternativa, cioè le varie "sinistre", che infatti sono in larga crisi di consenso un po' dappertutto.

Per il momento abbiamo Draghi se ci tutela, tra 22 mesi si vedrà, non fasciamoci la testa prima di rompercela. Vediamo come andranno le elezioni italiane, dovrebbe vincere il centro-dx non so se con maggioranza assoluta o relativa. In ogni caso il governo si farà, e se non vi sarà maggioranza rimarrà Gentiloni, che spero non faccia la cazzata di Monti di lanciarsi nella campagna elettorale. Non credo, anche se Renzi sta facendo di tutto per tirarlo dentro, ovviamente al fine di bruciarlo come avversario interno data la sconfitta pressoché certa.
sbagli.
la delocalizzazione c'è stata SOLO perchè a una fiat o a una unicredit, con l'euro in tasca, investire in usa, brasile o ucraina costa un 30-40% in meno che se avessimo una moneta nostra.
e questo è l'UNICO VERO MOTIVO per cui una certa elite politico-economica italiana l'euro l'ha voluto e se lo difende con ferocia.
profitti a loro, povertà e disoccupazione a noi.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da lucaliffo »

spirito,

non è totalmente falsa:
"Quanto al primo profilo della condotta induttiva, va rammentato che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’ipotesi di violenza sessuale per induzione contemplata dall’art. 609 bis secondo comma n. 2 cod. pen. (che punisce chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”) è integrata non solo dallo scambio fisico fra persone ma anche dall’ipotesi in cui l’agente si sia attribuito un falso stato o false qualità, interpretandosi il concetto di sostituzione di persona conformemente alla nozione fornita dall’art 494 cod. pen. (“sostituzione della propria all’altrui persona ovvero attribuzione a sé o ad altri di un falso nome o di un falso stato ovvero di una falsa qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici”).

questo era UNO dei motivi dell'accusa di violenza sessuale, e su questo motivo è come dico io, ovvero che una bugia sulla professione è considerata violenza sessuale. tra l'altro sta sentenza era citata da una donna su un sito di sinistra antifemminista.

la storia dell'alcool è l'ALTRO motivo, ma non era su questo che si contestava.

p.s. insomma se mi faccio al bar una birra insieme a una tipa sono uno stupratore perchè la birra ottenebra la capacità di intendere e di volere.
ma allora mi domando, perchè non vietate del tutto gli alcoolici come fanno gli islamici?

p.p.s. gli alcoolici spesso fanno RECUPERARE LA VERA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE!!! perchè ti fanno dimenticare le repressioni religioso-culturali di merda e ti riportano alla natura delle cose.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da spiritolibero »

Non mi trovi d'accordo Luc. Nell'articolo si riporta la notizia "condannato perché ci si fa fighi" riportando liberamente.
Nel caso deciso, invece, l'attribuirsi della qualifica di fotografo gli è servita per adescare la vittima. A prescindere da come la Cassazione ha classificato tale condotta, a mio modo di vedere è chiarissimo l'intento doloso del comportamento. Non può in alcun modo essere assolto, anzi che ha ottenuto l'annullamento parziale, deve ringraziare e baciare a terra dove fanno la cacca i cani. Da 4 anni e 10 mesi, se è fortunato nella revisione in appello e riesce a scendere abbastanza, potrebbe pure beneficiare di trattamenti sanzionatori alternativi al carcere.
A me non sembra una sentenza afflittiva, anzi tutt'altro.
La condotta tenuta dall'imputato è stata altamente "offensiva" sia sul piano soggettivo, perché volta a perpetrare un disegno criminoso, sia su quello materiale perché è pacifico e non contestato nemmeno dall'imputato il fatto di avere compiuto atti sessuali e prodotto materiale pornografico minorile come dai reperti agli atti. Lui lamenta nel vizio di motivazione che ci fosse "consenso" al rapporto, il che fungerebbe da causa giustificazione. Non avendo visionato i filmati, foto, chat etc. non possiamo formulare delle conclusioni nostre personali. La Cassazione sul punto dice questo:
Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Traducendo dal giuridichese, su questo anche l'imputato sapeva essere debole e infatti si è limitato a censure "formali". Insomma, in ricorso si fanno ma sono altri i motivi sui quali si può sperare concretamente di avere ragione. Ha avuto ragione sull'attenuante specifica infatti.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da lucaliffo »

non hai capito... sia l'articolo che ho linkato, sia l'altro articolo scitto da una donna sul sito di sx, consideravano ALLUCINANTE l'equiparare una bugia sulla professione alla sostituzione di persona di cui all'articolo del codice.
SOLO questo punto.
io non lo so... ma da questo "scandalo" ho interpretato che questa equiparazione fosse una NOVITA' assoluta.

poi te l'ho detto mille volte, non esiste solo il vostro mondo giuridico, esistono persone e opinioni anche fuori (e al di sopra) del vostro mondo.
nessuno ha contestato tecnicamente la condanna DOPO che la cassazione ha stabilito l'equiparazione.

la nostra è una critica etica e filosofica: non si dovrebbero dare anni di carcere per una bugietta sulla professione. tra l'altro se la "vittima" si fa indurre significa che aveva un'interesse economico. ecco, perchè l'interesse economico di molte donne non viene sanzionato dall'ordinamento e invece un ladro sì?

così come a mio avviso è degno della peggior dittatura fascista la questione dell'alcool. quante mila volte ho bevuto insieme a donne (a volte offerto da loro!!!) e poi siamo andati a scopare? tu daresti a me o a loro anni di carcere per questo?
AHO! il carcere è una cosa brutta brutta eh! non consideriamo la gente come dei meri numeri burocratici.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da spiritolibero »

Non c'entra l'offrire una birra, ubriacarsi in compagnia o vantarsi di essere chissà chi, sparare mischiate in allegria ecc.
Il caso di sopra è totalmente diverso e non né stata punita la sostituzione di persona reale o putativa che sia in sé per sé, ma perché è stata la base della condotta delinquenziale. Insomma, qui il tipo ha orchestrato tutto dall'inizio. Anche la scelta della vittima, minorenne, non è casuale.
Lasciando stare le considerazioni di diritto, io moralmente non riesco ad assolverlo né a provare per lui una qualche forma di simpatia.
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Re: Il fatto del giorno!

Messaggio da spiritolibero »

lucaliffo ha scritto: sab 30 dic 2017, 16:33
la nostra è una critica etica e filosofica: non si dovrebbero dare anni di carcere per una bugietta sulla professione. tra l'altro se la "vittima" si fa indurre significa che aveva un'interesse economico. ecco, perchè l'interesse economico di molte donne non viene sanzionato dall'ordinamento e invece un ladro sì?

così come a mio avviso è degno della peggior dittatura fascista la questione dell'alcool. quante mila volte ho bevuto insieme a donne (a volte offerto da loro!!!) e poi siamo andati a scopare? tu daresti a me o a loro anni di carcere per questo?
AHO! il carcere è una cosa brutta brutta eh! non consideriamo la gente come dei meri numeri burocratici.

Questo che dici tu è una cosa diversa e infatti non è punito al momento e spero nemmeno in futuro. :lol:
Qui dalle mie parti c'era un tipo che si spacciava per milionario, ma in realtà era solo il custode di una villa. Attirava le tipe, sfruttando l'assenza del padrone, e organizzava certi bei festini. Quando le tipe che volevano successivamente portare avanti la cosa scoprivano la verità ci restavano di merda, lo insultavano e lo minacciavano. Sai cosa gli rispondeva lui? "Beh se siete venute credendo che io ero ricco... vuol dire che voi eravate mosse da un certo tipo di interesse... quindi non mi rompete la minchia che moralmente non siete meglio di me". Il padrone, venuto a sapere della cosa, concorda e dice che ha fatto benissimo. :D
1,73m x 57kg
obiettivi: mezzofondista in cerca di sfide