Per gli uomini "sesso forte" una beata minchia.lucaliffo ha scritto: sab 3 feb 2018, 12:52 dal sito inps. decreto legge che concede SOLO ALLE DONNE vittime di violenza di genere 3 mesi di congedo a salario intero.
e agli uomini vittime di violenza di genere? na mazza.
ma come fanno a passare norme del genere in un paese democratico???
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaD ... alPortale=
Il fatto del giorno!
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Re: Il fatto del giorno!
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Re: Il fatto del giorno!
Vi porto all'attenzione il "caso" del braccialetto elettronico di Amazon.
Tutti i politici a costernarsi, indignarsi, inalberarsi, e però dimenticano che è lo stesso job act da loro approvato a rendere perfettamente legale questo tipo di dispositivi.
Queste le norme di legge come modificate:
In buona sostanza, questi braccialetti, nel brevetto depositato da Amazon, dovrebbero servire al lavoratore a individuare più facilmente il prodotto sugli scaffali e a indicargli la via più breve per raggiungerlo. Ovviamente, di riflesso, tengono una tracciatura del percorso del dipendente.
Ma il tutto è stato reso perfettamente LEGALE perché sono dei dispositivi utilizzati per rendere la prestazione di lavoro.
Avete presente la faccia come il culo? Ecco i nostri politici continuano imperterriti su questa strada.
Tutti i politici a costernarsi, indignarsi, inalberarsi, e però dimenticano che è lo stesso job act da loro approvato a rendere perfettamente legale questo tipo di dispositivi.
Queste le norme di legge come modificate:
Art. 4. Legge n. 300/1070
Impianti audiovisivi. (1)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.
In buona sostanza, questi braccialetti, nel brevetto depositato da Amazon, dovrebbero servire al lavoratore a individuare più facilmente il prodotto sugli scaffali e a indicargli la via più breve per raggiungerlo. Ovviamente, di riflesso, tengono una tracciatura del percorso del dipendente.
Ma il tutto è stato reso perfettamente LEGALE perché sono dei dispositivi utilizzati per rendere la prestazione di lavoro.
Avete presente la faccia come il culo? Ecco i nostri politici continuano imperterriti su questa strada.
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Re: Il fatto del giorno!
mo' magari i piddini si inalberano contro la perfyda multinazzzionale così fanno la parte dei difensori degli operai a un mese dalle elezioni 
Re: Il fatto del giorno!
Ovviamente verrà tutto strumentalizzato in un modo o nell'altro.
Peraltro esistono già quelle cose che si chiamano smartphone, tablet etc, con cui siamo continuamente tracciati.
In realtà i politici non affrontano questioni ben più grandi, tipo che quei lavoratori tra poco verranno sostituiti da robot, cioè come sarà la società con milioni e milioni di posti di lavoro a rischio (potenzialmente quasi tutti).
Peraltro esistono già quelle cose che si chiamano smartphone, tablet etc, con cui siamo continuamente tracciati.
In realtà i politici non affrontano questioni ben più grandi, tipo che quei lavoratori tra poco verranno sostituiti da robot, cioè come sarà la società con milioni e milioni di posti di lavoro a rischio (potenzialmente quasi tutti).
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Re: Il fatto del giorno!
Si però lo smartphone personale Amazon non può tracciarlo. Il braccialetto si.Zedemel ha scritto: sab 3 feb 2018, 15:19 Ovviamente verrà tutto strumentalizzato in un modo o nell'altro.
Peraltro esistono già quelle cose che si chiamano smartphone, tablet etc, con cui siamo continuamente tracciati.
Re: Il fatto del giorno!
Se non ho letto male da qualche parte, usano già dei tablet/palmari, credo che il braccialetto sia solo la versione più piccola di questi aggeggi.Ericradis ha scritto: sab 3 feb 2018, 17:27Si però lo smartphone personale Amazon non può tracciarlo. Il braccialetto si.Zedemel ha scritto: sab 3 feb 2018, 15:19 Ovviamente verrà tutto strumentalizzato in un modo o nell'altro.
Peraltro esistono già quelle cose che si chiamano smartphone, tablet etc, con cui siamo continuamente tracciati.
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Re: Il fatto del giorno!
spiritolibero ha scritto: mer 31 gen 2018, 20:49 Purtroppo, anche volendo contestare le considerazioni dell'articolo linkato dal Califfo, deve per forza concordarsi che sia un caso di disuguaglianza nell'applicazione delle norme.
Lo so che è politicamente "scorretto" e, chiunque sostenesse pubblicamente una posizione del genere sarebbe oggetto di vessazioni e insulti, ma hanno errato clamorosamente i giudici, soprattuto la Cassazione che è il giudice della legittimità, nella sentenza di Lucia Annibali.
Quella fattispecie NON è tentato omicidio. Bensì, sono lesioni personali gravissime.
Ci sono fior di libri, manuali universitari e riviste che da tempo hanno chiarito i contorni dei due reati.
La classica domanda all'esame di diritto penale è: "mi parli del dolo nel delitto tentato e mi faccia degli esempi con riferimento ai reati di omicidio e di lesioni personali".
Lo studente che portasse come esempio di tentato omicidio quello di Lucia Annibali dovrebbe essere gentilmente invitato ad accomodarsi e tornare la prossima volta.
Chiarisco per i non addetti ai lavori.
Il tentativo di reato consiste nel commettere degli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Con riferimento al tentato omicidio:
- Il caso più classico è quello del killer che spara alla vittima e lo lascia a terra credendolo morto. Ma, per puro caso, il proiettile non ha colpito centri vitali e il colpito era semplicemente svenuto.
- Altro caso può essere quello dell'agente, che mentre sta sparando, viene aggredito dal cane di guardia che gli spiazza la mira, facendo sì che il proiettile termini la sua corsa sul muro appena a lato della vittima.
Quello che accomuna i delitti tentati è il dolo. Vale a dire ci vuole l'intenzione diretta e manifesta di commettere quel delitto. In estrema sintesi: io vado per uccidere. Poi l'evento morte o l'azione studiata non si realizza per cause indipendenti dalla mia volontà, ma io volevo che si verificasse.
Nel caso dell'Annibali, l'intenzione era di tipo diverso. Era volta a fare male, a sfregiare, a farla soffrire, non a uccidere la vittima.
E difatti la norma applicabile, prevista nel nostro ordinamento, è la seguente:
Art. 583 Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
[5) l'aborto della persona offesa.] (2)
(1) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.
(2) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.
Quindi è stata corretta la sentenza del caso William, dove al limite può discutersi sulle attenuanti che sono state applicate, mentre è scorretta quella del caso Annibali. In buona sostanza, si è trattato di una sentenza meramente "politica".
Questo per il diritto.
La considerazione personale è che la vicenda è inquietante. Perché, se si inizia a introdurre eccezioni alle norme di diritto, quando sono chiarissime, allora è molto pericoloso. Ciò in quanto il giudice non è più un soggetto terzo e imparziale, ma segue l'onda emotiva del momento. Ma noi li paghiamo fior di denari proprio perché siano "indifferenti" alle pressioni esterne, di qualunque tipo esse siano, e perché siano indipendenti dall'ambito politico.
Scusate se torno sull'argomento. È solo per spiegare a cosa conduce l'applicazione "politica" delle norme di diritto.
In pratica nel caso Annnibali si è giunti all'applicazione di una pena uguale a quella di un delitto consumato, come nel caso di sotto.
http://livesicilia.it/2018/02/03/uccisa ... ni_929097/
La sentenza di condanna nel caso Conigliaro è "giusta" perché ha applicato correttamente le norme e si è arrivati così alla pena:
omicidio del coniuge: da 24 a 30 anni
scelta del rito abbreviato: sconto automatico sulla pena di 1/3
Per le modalità del delitto è stata fissata come pena base 30 anni, scontata di 1/3 per il rito = anni 20. Confermata nei tre gradi di giudizio.
Sono state escluse circostante "attenuanti". Secondo me potevano starci le "generiche" ma tant'è, la sentenza è corretta.
Poi possiamo discutere sul fatto che la scelta del rito abbreviato comporti uno sconto di 1/3 automatico, ma fino a quando è una legge dello stato vigente, va applicata senza discutere.
Il legislatore (parlamento) è pienamente in grado di modificarla o abrogarla. Se non l'ha fatto, significa che non è questa la sua intenzione.
Nel caso Annibali, la pena doveva essere determinata, partendo dal reato di lesioni personali gravissime (da 6 a 12 anni) e tenendo altresì conto del reato di stalking (da 6 mesi a 5 anni). In questo caso i due reati vanno "in concorso" e si applica l'art. 81 c.p. (pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata sino al triplo, che comunque non può superare la pena che dovrebbe infliggersi per i singoli reati sommati tra di loro).
Quindi, al massimo, ma proprio al massimo, la pena più severa applicabile nel caso Annibali è di 17 anni (12 lesioni + 5 stalking).
Nel caso di scelta del rito abbreviato, essa va decurtata di 1/3, e quindi di 5 anni e 8 mesi = 12 anni e 4 mesi.
Il diritto è una scienza, anche se umana e "sociale", e quando il "giudicante" invece che applicare le regole, fa di testa sua facendosi prendere dall'opportunità, dalla "moda" del momento, dalle pressioni, dall'opinione pubblica etc. commette un grave comportamento. Non è più terzo e imparziale e mina alla radice le garanzie dei cittadini.
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Re: Il fatto del giorno!
beh qua in brasile è addirittura il legislatore che ha sancito l'iniquità: quando uno di questi reati è commesso da un uomo su una donna (condizione considerata aggravante) la pena è automaticamente aumentata.
non sono esperto. me nel caso di omicidio in brasile si distingue fra omicidio semplice (pena 6-12 anni) e qualificato (pena 12-30 anni).
il femminicidio è considerato sempre e a priori qualificato. si ha femminicidio se:
- l'omicidio è compiuto da un attuale /ex partner
- e/o ha una motivazione discriminatoria contro le donne
aggravanti. la pena è aumentata da 33 a 50% se:
- la vittima è gestante o ha partorito entro i 3 mesi
- è minore di 14 anni, maggiore di 60 o disabile
- il reato è commesso in presenza di ascendenti o discendenti della vittima
invece nel caso di maschicidio sta prevalendo una giurisprudenza secondo la quale "mi picchiava", anche non immediato, è considerato leggittima difesa. ci sono state molte assoluzioni in questo senso.
non sono esperto. me nel caso di omicidio in brasile si distingue fra omicidio semplice (pena 6-12 anni) e qualificato (pena 12-30 anni).
il femminicidio è considerato sempre e a priori qualificato. si ha femminicidio se:
- l'omicidio è compiuto da un attuale /ex partner
- e/o ha una motivazione discriminatoria contro le donne
aggravanti. la pena è aumentata da 33 a 50% se:
- la vittima è gestante o ha partorito entro i 3 mesi
- è minore di 14 anni, maggiore di 60 o disabile
- il reato è commesso in presenza di ascendenti o discendenti della vittima
invece nel caso di maschicidio sta prevalendo una giurisprudenza secondo la quale "mi picchiava", anche non immediato, è considerato leggittima difesa. ci sono state molte assoluzioni in questo senso.
Re: Il fatto del giorno!
Quando qualche annetto fa parlavo di diritto empatico suscitavo perplessità. Se non è diritto empatico questo!
Re: Il fatto del giorno!
I piddini hanno perso la parte di difensori dei lavoratori da molto tempo e se avevano rimasto qualche speranza di esserlo l'hanno definitivamente ammazzata con il jobs act.lucaliffo ha scritto: sab 3 feb 2018, 14:47 mo' magari i piddini si inalberano contro la perfyda multinazzzionale così fanno la parte dei difensori degli operai a un mese dalle elezioni![]()
PB:10km: 42'20" -21km: 1'35'58" -42km: 3h27'46" -50km: 4h34'42" -100km: 10h57'11"
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